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Per Aspera Ad Veritatem n.1
Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 756
"Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25 della legge 24 dicembre 1993 n. 537" (pubblicato sulla G.U. del 20.01.1995, serie generale n. 16)





(*) Il Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 756, disciplina l'organizzazione e le funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Tale organismo collegiale è stato istituito, com'è noto, dall'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" con funzioni di consulenza e di proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
Le norme emanate sono finalizzate a regolare l'organizzazione e le funzioni del CIIS, integrando la precedente regolamentazione nonché introducendo nuove disposizioni in ordine all'organizzazione interna e alle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
Nel disciplinare la composizione del Comitato, richiamando in proposito le disposizioni della legge 801/77, l'art. 1 soggiunge al comma 3 che il diritto al voto spetti esclusivamente ai componenti "ordinari" del Comitato interministeriale.
Con analoga portata innovativa l'art. 2 attribuisce al segretario generale del CESIS la funzione di segretario del CIIS.
Nel caso di assenza od impedimento del Segretario del CESIS, è previsto che le funzioni di segretario del CIIS siano esercitate dal Vice Segretario generale del CESIS.
Inoltre, è richiesto che l'Ufficio di segreteria del CIIS abbia sede presso la Segreteria del CESIS.
L'art. 3 disciplina le modalità di convocazione del Comitato. La convocazione viene stabilita dal Presidente del Consiglio, di propria iniziativa, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. In ogni caso si prevede che il Comitato debba essere convocato almeno due volte l'anno, nei mesi di giugno e di dicembre.
Il Segretario del Comitato e ciascuno dei componenti ordinari hanno facoltà di richiedere la convocazione del Comitato e di proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione ai componenti ordinari del CIIS dell'ordine del giorno; tale comunicazione deve pervenire in tempo utile e, di norma, almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nel caso in cui ad una riunione del Comitato siano invitati a partecipare soggetti diversi dai componenti ordinari, a questi ultimi, ai fini della convocazione, sono comunicati solamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno in relazione ai quali sono invitati a partecipare alla riunione (art. 3, comma 2).
I componenti del CIIS hanno diritto di consultare preventivamente, presso la segreteria del Comitato, gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna riunione (art. 3, comma 4).
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle riunioni del Comitato, il Decreto in parola prevede che le riunioni siano validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Qualora, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, può delegare a partecipare un Sottosegretario di Stato (art. 5, comma 1).
Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi da una seduta e ritenga che la stessa debba proseguire, può incaricare un Ministro a svolgere le funzioni di presidente (art. 5, comma 2).
Il Presidente del CIIS regola la discussione e ha la facoltà di sospendere o di sciogliere la seduta (art. 5, comma 3).
I lavori del Comitato sono coperti dal segreto. Di ciascuna seduta viene redatto un processo verbale a cura del Segretario, che ne cura la classificazione e la conservazione. Il processo verbale è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio. Questi ha facoltà di fornire all'esterno specifiche informazioni, qualora ne ravvisi la necessità (art. 6).
Importante ed attesa era la definizione delle funzioni del Comitato, ora esattamente esplicitate dall'articolo 7. In tal senso, la norma sancisce, tra l'altro, che il parere del Comitato deve essere obbligatoriamente acquisito per il compimento dei seguenti atti:
- nomina e revoca del Segretario generale del CESIS da parte del Presidente del Consiglio (art. 7, comma 4):
- nomina dei direttori del SISDe e del SISMi (art. 7, comma 5);
- determinazione dell'organico e del trattamento giuridico-economico del personale del CESIS, SISDe e SISMi da parte, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'Interno e della Difesa (art. 7, comma 2).
Il Comitato esercita, inoltre, obbligatoriamente funzione di proposta nei confronti del Presidente del Consiglio ai fini della determinazione delle somme da assegnare al CESIS, al SISMi e al SISDe per le rispettive spese di organizzazione e di funzionamento (art. 7, comma 3).




Gazzetta Ufficiale del 20.1.1995
20-1-1995
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale - n. 16


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI




Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza;
Visto l'art. 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Composizione
1. Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di seguito determinato CIIS, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS altri Ministri, i direttori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, autorità civili e militari ed esperti.
3. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti indicati nel comma 1.

Art. 2.
Segreteria
1. Il Segretario generale del CESIS è segretario del CIIS ed esercita le relative funzioni. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario del CIIS sono esercitate dal vice Segretario generale del CESIS.
2. Il CIIS si riunisce di norma nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'ufficio di segreteria del CIIS ha sede presso la Segreteria generale del CESIS.

Art. 3.
Convocazione delle riunioni
1. Il CIIS si riunisce almeno due volte l'anno, nei mesi di giugno e dicembre. La convocazione del CIIS viene stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di propria iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Segretario generale o di uno o più componenti, i quali hanno facoltà di proporre argomenti per l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. La convocazione è effettuata, di norma, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del CIIS e con la comunicazione degli argomenti di interesse a coloro i quali siano chiamati a partecipare alle sedute. Questi ultimi possono partecipare all'intera seduta o alla trattazione di singoli argomenti. La convocazione deve pervenire in tempo utile e, comunque, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza.
3. L'ufficio di segreteria del CIIS provvede agli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione della relativa documentazione.
4. I componenti ordinari del CIIS possono preventiva mente consultare gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno presso l'ufficio di segreteria.

Art. 4.
Ordine del giorno
1. Il segretario del CIIS sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, l'ordine del giorno di ciascuna seduta del CIIS.
2. In caso di urgenza, possono essere esaminati e discussi, previo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, argomenti non posti all'ordine del giorno.

Art. 5.
Funzionamento
1. Le riunioni del CIIS sono validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Quando, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, delega a rappresentarlo un Sottosegretario di Stato.
2. Ove, nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un Ministro da lui incaricato.
3. Il Presidente del CIIS ha il potere discrezionale di regolare la discussione e la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.
4. I lavori del CIIS sono coperti dal segreto. Rientra nella discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri fornire all'esterno specifiche informazioni, quando ne ravvisa la necessità.

Art. 6.
Processo verbale
1. Il segretario del CIIS redige il processo verbale di ciascuna seduta, ne cura la classificazione ai fini della tutela del segreto e provvede alla conservazione.
2. Il processo verbale della seduta è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.
Funzioni
Il CIIS:
a) svolge funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza;
b) esprime parere vincolante sui provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernenti la consistenza dell'organico della Segreteria generale del CESIS e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente;
c) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il riparto delle somme da assegnare al CESIS, al SISMi ed al SISDe per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate;
d) esprime parere sulla nomina e revoca del Segretario generale del CESIS e sulle nomine degli altri funzionari della Segreteria generale del CESIS, per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;
e) esprime parere vincolante sulle nomine dei direttori del SISMi e del SISDe e degli altri funzionari per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;
f) esprime parere per il mantenimento in servizio oltre il limite di età del Segretario generale e del vice segretario del CESIS, nonché dei direttori e dei vice direttori del SISMi e del SISDe, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento;
g) esprime parere su ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di sottoporre ad esso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 20 dicembre 1994
SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, Foglio n. I


N O T E

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 25 dell'art. I della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) è il seguente:
«Art. 2. - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti».
Il testo dell'art. I, commi 25 e 26, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:
«25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni».
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nota all'Art. 7:
Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 801 del 1977, è il seguente: «La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego».


(*) Sintesi redazionale

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